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06/09/2023 - CONTRIBUTI ALLUVIONE, ISTRUZIONE MODIFICATE PER L'AGRICOLTURA

Inps corregge le indicazioni e scadenza per l'agricoltura sulle istanze di sospensione adempimenti e versamenti sospesi nelle zone alluvionate di Emilia, Marche, Toscana. Nella circolare numero 67 datata 20 luglio 2023 sono state dettagliate le istruzioni operative riguardo la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi INPS e INAIL in scadenza dalla data del 1 maggio 2023 al 31 agosto 2023, per i territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023. Sono interessati i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel  decreto. L'Istituto spiega che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi: alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale; alla prima rata in caso di domanda di rateazione  che ricada nel predetto periodo alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria e alla  quota  di contribuzione a carico dei lavoratori. Fermo resta invece l’obbligo di versamento in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti, al contempo non è previsto il rimborso dei contributi già versati. Tramite il messaggio numero 3035 datato 31 agosto  l'Inps ha corretto quanto comunicato con la circolare numero 67 del 2023. La rettifica riguarda la presentazione dell’istanza di sospensione dei termini con riferimento al settore agricolo. Il nuovo messaggio precisa che la domanda di sospensione può essere presentata a partire dal 1settembre 2023, e fino al 30 settembre 2023.