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30/08/2023 - LAVORO DA REMOTO NON AGEVOLATO PER DOCENTI E RICERCATORI

L'agenzia ci tiene a distinguere l'applicabilità delle agevolazioni fiscali per impatriati e per docenti e ricercatori in smart working in Italia : non vale per enti e atenei stranieri. Nella circolare numero 25 del 2023, l'Agenzia ha riassunto i criteri di definizione della residenza  ai fini fiscali per rendere il più chiara possibile la tassazione nei casi di smart working o lavoro agile, da remoto, ovvero quando c'è  separazione tra: il luogo di svolgimento dell'attività, il luogo della residenza e infine il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività. Le modalità lavorative già citate stanno infatti diventando soprattutto in alcuni settori  delle modalità "ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa. Risulta necessario quindi specificare il più possibile i campi di applicazione e l'interpretazione della normativa in materia. La prima parte  della circolare, dopo aver chiarito il concetto di residenza fiscale e della relativa normativa e prassi in materia, si concentra particolarmente sull'applicazione dei due regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale dall'estero in Italia per svolgervi un'attività lavorativa. Questa è disciplinati dall'articolo 16 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, numero 147 (regime speciale per lavoratori impatriati e dall'articolo 44 del decreto legge del 31 maggio 2010, numero 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122 (regime speciale per docenti e ricercatori). I chiarimenti dell'Agenzia nei due casi già elencati non sembrano assicurare la stessa logica ad entrambe le categorie in tema di smart working, richiedendo solo per docenti e ricercatori il requisito del collegamento tra traferimento e svolgimento della attività. L'agenzia precisa nella prima parte del testo che entrambi i regimi presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce e, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana. Inoltre, si considera essenziale che prima del trasferimento in Italia la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, che comunque vraia a seconda dell'agevolazione interessata. Per il regime degli impatriati, la circolare afferma che può accedere all'agevolazione solo il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia. Dal punto di vista dell'Agenzia: "un docente o un ricercatore che si trasferisce in Italia e che intrattiene un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato straniero, per cui svolge la propria attività di docenza o di ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.