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11/07/2023 - LAVORATORI FRONTALIERI, L'ACCORDO ITALIA SVIZZERA E' LEGGE

E' stata promulgata la convenzione firmata nel 2020 da Italia e Svizzera sul trattamento fiscale dei frontalieri anche dal Consiglio Elvetico, in vigore dal 2024. Con la legge numero 83 del 16 giugno 2023, poi pubblicata in G.U il 30 giugno, il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo tra Italia e Svizzera sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri. Da precisare che l'accordo si applicherà solo ai lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore della legge. Dall'ano 2024 è prevista una tassazione concorrente, sia in Italia che in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta. L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente per i nuovi frontalieri (cioè i soggetti che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accord), passa  all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese  e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che fino alla fine dell'anno 2033  verserà un compenso a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale. Il nuovo accordo definisce il lavoratore frontaliere è il lavoratore che risiede entro 20 km dalla frontiera e lavora come dipendente dell'area di frontiera dell'altro Stato e che, rientra ogni giorno, o quasi, dal luogo di lavoro al proprio domicilio. Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree: per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: - dei Grigioni; - del Ticino; - del Vallese; per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: - Lombardia; - Piemonte; - Valle d’Aosta; - Provincia Autonoma di Bolzano. Per rispettare correttamente gli obblighi imposti dall'Accordo, lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto si immpegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivoa quello fiscale di riferimento, in formato elettronico allo Stato di residenza del lavoratore, i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore frontaliere. L'accordo sarà sottoposto a riesame ogni 5 anni. Inoltre, una clausola prevede che siano previste consultazioni e possibil adeguamenti perioodici in materia di lavoro agile e telelavoro.