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03/05/2023 - CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO, NUOVA SOGLIA DI DEDUCIBILITA'

Tra le novità del Decreto Lavoro c'è l'innalzamento della deducibilità dei contributi versati per i lavoratori domestici in dichiarazione e possibilità di sorveglianza sanitaria INAIL. Nel prossimo Consiglio dei Ministri fissato alla data 1 maggio 2023, il Governo ha in programma l'approvazione di uno chema di decreto legge in tema di lavoro con tante novità riguardanti il nuovo sostegno economico contro la povertà garanziaper l'inclusione a provvedimenti di rafforzameto sicurezza a semplificazione di adempimenti e alleggerimento delle sanzioni per i datori di lavoro. All'interno della bozza emergono due misure relative al lavoro domestico e in particolare: la deducibilità dei contributi previdenziali e anche l'obbligo di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori. La novità riguardantela deducibilità dei contributi previedenziali sarà certamente molto ben accolta dalle famiglie che impiegano colf, badanti e baby sitter. L'innalzamento dell'importo massimo deducibile dalla dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici aumenta a 3 mila euro, quasi il doppio dell'attuale importo di 1.549,37 euro annui. La novità potrebbe essere applicabile già per il periodo di competenza 2023. Ricordiamo che per la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane che è in capo al datore di lavoro , si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio sia l' importo versato il 10 gennaio 2022 di competenza IV trimestre 2021, che i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2022 per i primi tre trimestri 2022). L'attuale art. 33 dello schema di decreto prevede che i lavoratori domestici  possano richiedere di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL. L'istituto di assicurazione contro gli infortuni  dovrebbe provvedere  con proprie risorse, senza  alcun onere  a carico dei datori di lavoro. Le modalità operative per la realizzazione della misura dovranno essere specificate da un  decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.