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12/04/2023 - ASSEGNO SOCIALE REQUISITI E CHIARIMENTI

Chiarimenti nuovi dell'INPS sull'assegno sociale, requisiti, controlli sulla residenza continuativa per 10 anni e autocertificazione. Per il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari per benificiare della prestazione, residenza decennale, maggiorazione dell'importo e modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022. Con il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 c'è stata una parziale rettifica, in particolare sui periodi di interruzione della residenza. L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, numero 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini che: abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni); risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e; possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Possono richiedere l'assegno sociale anche: i cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); cittadini della Repubblica di San Marino; cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo. L'unica condizione è che siano anche residenti continuativamente nel territorio della Penisola da almeno 10 anni.  Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la circolare precisa che  per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione  i criteri del  “Testo unico" sul  rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Quindi “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo  quando: sono inferiori a sei mesi consecutivi e  non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. Per la verifica del requisito temporale della permanenza di 10 anni è fondamentale individuare la prima data d'ingresso nel territorio italiano da cui far decorrere il decennio, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto richiedente. Il requisito  è  autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e sarà  verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune. Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  ma SOLO  per i  fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.