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21/02/2023 - SUPERBONUS 2023 ED ENTI DEL TERZO SETTORE, ARRIVANO I CHIARIMENTI

Con circolare dell'8 febbraio 2023 numero 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti il Superbonus, relativi al limite di spesa e a interventi su edifici di Olnus, associazioni di volontariato o di promozione sociale. L'articolo 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio, riconosce, in alcune circostanze, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione che spetta per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (c.d Superbonus) in materia: di efficienza energetica, di interventi asismatici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili. La disposizione contenuta nel già citato comma 10-bis riguarda, nello specifico, le spese sostenute: dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. La norma, nella versione attualmente vigente, stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superfice totale dell'immobile oggetto degli interventi di incremento di efficienza energetica, di miglioramento o anche di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come deducibile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI (osservatorio mercato immobiliare) dell'Agenzia dell'Entrate, che siano in possesso dei seguenti requisiti: svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione». Ai fini della fruizione del Superbonus, alcuni soggetti, ed in particolare enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività, risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare. Riportiamo l'esempio fornito nella Circolare dell'Agenzia: superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq. Dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare. Per ulteriori approfondimintenti consigliamo di rivolgersi ad una delle nostre sedi CafItalia presenti su tutto il territorio nazionale.