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19/09/2022 - PRIMA CASA E AGEVOLAZIONI, FISCO IMPASSIBILE

Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa rappresentano indubbiamente un importante strumento a beneficio dei cittadini - contribuenti, poiché riguarda potenzialmente moltissime persone e si riferisce a uno dei diritti principali, ossia quello all'abitazione. Bisogna però tener conto che, sebbene l'argomento in questione sia estremamente delicato e relativo a una necessità primaria tutelata e riconosciuta dalla legge, è sempre secondo la legge che bisogna poi inquadrare determinate situazioni riconducibili a casi concreti, col risultato di ottenere risposte non esattamente favorevoli al contribuente. A tal proposito è di sicuro interesse il contenuto della recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 27088 datata 14 settembre 2022: in particolare, i giudici affermano che" In tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne”. Andando a sintetizzare in maniera netta, i giudici chiariscono come, a scanso di equivoci legati a un'interpretazione errata della normativa in vigore, il marito separato che decide di acquistare un nuovo immobile perché il primo è stato assegnato all'ex coniuge, nel farlo deve essere consapevole del fatto che non avrà diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa.