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28/09/2016 - ESENZIONE IMU PER DUE CONIUGI CON CASE IN DUE COMUNI DIVERSI

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con la sentenza 605/2/2016 ha precisato che è ammessa l’esenzione IMU per i coniugi con due immobili posseduti in Comuni diversi, purché oltre alla residenza anagrafica nell’immobile corrisponda l’abitualità della dimora presso quella abitazione. Pertanto, l’esenzione IMU e TASI per l’abitazione principale si applica anche a due immobili posseduti dai coniugi, purché si trovino in Comuni diversi e, oltre alla residenza anagrafica, in ciascuno corrisponda anche il dato sostanziale della abitualità della dimora. Nello specifico, una contribuente coniugata aveva ricevuto avvisi di accertamento ai fini IMU e TASI, con i quali il Comune richiedeva il pagamento delle imposte, non avendo riconosciuto l’applicazione dell’agevolazione per abitazione principale. Il nucleo familiare, infatti, godeva già di tale agevolazione in riferimento a un altro immobile, posseduto invece dal marito e ubicato in un Comune diverso. I giudici, annullando gli atti impositivi e accogliendo le ragioni della contribuente, hanno innanzitutto rilevato la presenza di entrambe le condizioni previste dalla legge, per usufruire dell’esenzione IMU, ovvero un’immobile adibito a “dimora abituale” nel quale era stata trasferita anche la “residenza anagrafica”. L'interpretazione letterale della norma quindi non esclude la possibilità di più “abitazioni principali” del nucleo familiare (per esempio per esigenze lavorative dei due coniugi), con la sola e comprensibile eccezione che tali abitazioni non siano ricomprese nel medesimo territorio comunale e questo per evitare l'ingiustificata duplicazione del beneficio. L'interpretazione qui seguita è avvalorata dall'intervento in Telefisco 2014 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia sullo specifico problema dell'esenzione nel caso di "abitazioni principali", laddove si ribadisce testualmente che "l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi", interpretazione ribadita dal Ministero stesso con circolare 3/DF del 18 maggio 2012, in cui si afferma che il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l'ICI.