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26/04/2016 - RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE: SGRAVIO DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO

Gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate provvederanno ad annullare i debiti iscritti a ruolo in conseguenza della prima decadenza solo dopo aver verificato che, a seguito della riammissione, il contribuente ha effettuato il versamento delle rate residue del piano originario. Solo se la verifica avrà esito positivo l'ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere al definitivo sgravio degli stessi. Questo è quanto ha previsto l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13 E del 22 aprile per la chiusura delle partite aperte a seguito della intervenuta decadenza nei 36 mesi precedenti al 15 ottobre 2015 e successivamente riammesse al beneficio della ulteriore dilazione ai sensi dei commi 134 - 138, dell'art. 1 della legge 208/2015 . La Circolare ricorda anche che dal nuovo beneficio di dilazione, al quale viene riammesso il contribuente che procede al pagamento della rata scaduta entro il 31 maggio prossimo, si decade con il mancato pagamento di due delle rate, anche non consecutive, previste nel nuovo piano. Al verificarsi di questa nuova causa di decadenza gli uffici competenti provvederanno allo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo nella misura eccedente gli importi dovuti a seguito della nuova decadenza, nonché alla revoca della sospensione al fine di consentirne la ripresa della riscossione coattiva. La riammissione ai benefici di una nuova dilazione dai piani decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 può dunque avere due differenti esiti: uno positivo con il pagamento integrale di tutte le rate residue concesse ed uno, negativo, che determina una nuova ipotesi di decadenza. Per ognuna di queste ipotesi gli uffici competenti dovranno attivarsi per annullare definitivamente gli originari carichi iscritti a ruolo nella prima delle due ipotesi o annullare solo parzialmente gli stessi facendo riprendere le procedure di riscossione al verificarsi della nuova decadenza.