16/06/2021 - ESENZIONE IMU, RESIDENZA ANAGRAFICA DATO INDISPENSABILE
La possibilità di usufruire delle agevolazioni in materia fiscale previste dalle nostre leggi diventa concreta solo se vengono rispettati in maniera scrupolosa e puntuale i requisiti richiesti: non sempre però per i contribuenti è semplice capire se realmente si è in grado di soddisfare pienamente i criteri stabiliti, per cui spesso si rende necessario il ricorso ai giudici per stabilire l'esistenza o meno del diritto a un determinato beneficio. Ad esempio, di recente è stato decisivo l'intervento della Corte di Cassazione per fare chiarezza su un tema in particolare, ossia la possibilità di beneficiare dell'esenzione prevista per la casa principale in materia di IMU. A tal proposito i giudici sono intervenuti evidenziando come, per poter beneficiare dell'agevolazione in questione, è assolutamente necessario che il possessore dell'immobile e il suo nucleo familiare debbano sì risiedervi in maniera stabile, ma anche avere lì la propria residenza anagrafica, in linea con le indicazioni contenute all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011. A mettere i puntini sulle i in merito a una vicenda specifica è stata, come detto prima, la Corte di Cassazione mediante l'Ordinanza n. 2194/2021, con cui ha provveduto a confermare che nel caso in cui due coniugi non abbiano la residenza anagrafica nella medesima abitazione non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale per quel che concerne l'Imposta Municipale Unica, per cui entrambi sono tenuti al pagamento dell'imposta prevista dalla legge.