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31/08/2016 - SOSPENSIONE DEI MUTUI SUGLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

E’ stata pubblicata il 29 agosto in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, con il titolo " primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016", per la sospensione delle rate del mutuo per gli edifici coinvolti dal sisma che ha colpito il Centro Italia. In particolare l'articolo 7 dell'ordinanza prevede che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi del sisma, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, con la presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché anche il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Se la banca o l'intermediario finanziario omette di fornire tali informazioni nei termini e con le modalità previste, sono sospese fino al 31 gennaio 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro questa stessa data.