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03/03/2021 - COVID, ASSISTENZA INAIL ANCHE A CHI NON SI VACCINA

Quando nei mesi scorsi iniziò a circolare la notizia dell'esistenza di un vaccino da contrapporre alla pandemia da Covid-19, ovviamente il mondo intero ha tirato un sospiro di sollievo, perché finalmente una speranza concreta si è fatta strada in una lotta che si prevede sia più lunga e difficile di quanto immaginato. Tuttavia, anche tale argomento ha suscitato polemiche e discussioni e permangono dubbi e incertezze su determinati aspetti, non solo medici, ma anche normativi e di carattere etico. Senza addentrarci nel cuore di tali discussioni, che proseguono tuttora, con la campagna vaccinale che ha preso il via e che continua, anche qui non senza polemiche e intoppi, accenniamo a una delle questioni più spinose e delicate legate al tema, ossia al fatto che il vaccino, una volta disponibile, debba essere obbligatorio; e, come tema che nasce di conseguenza, in che modo il servizio sanitario dovrebbe comportarsi nei confronti di chi sceglie di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Coronavirus. Allo stato attuale delle cose, sebbene l'obiettivo primario di tutti è incoraggiare qualsiasi attività volta al contenimento dei contagi e alla limitazione dei danni alla salute causati dal Covid-19, vaccinarsi o meno contro il virus non è un obbligo, pertanto nessun cittadino può essere sottoposto forzatamente alla vaccinazione, nè sono consentiti trattamenti diversi ai soggetti che optano per il rifiuto alla vaccinazione. Al riguardo si è espressa di recente anche l'Inail, chiarendo in maniera netta la situazione: l'assistenza dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sarà garantita, a norma di legge, anche ai lavoratori che rifutano di vaccinarsi: pertanto, l'eventuale infortunio in caso di contagio in occasione di lavoro sarà a tutti gli effetti indennizzabile. In tal senso, le parole del Presidente Inail non lasciano spazio a dubbi interpretativi: "Il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della liberta di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato... Il rifiuto di sottoporsi al vaccino, espressione comunque della libertà di scelta del singolo individuo, non può comportare l’esclusione per l’infortunato dalla tutela Inail».