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01/10/2020 - SOSTITUTO MEDICO E INQUADRAMENTO, CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

Nella selva delle differenti categorie di lavoro esistenti nel nostro Paese, è a volte complicato capire in che modo inquadrare correttamente determinate attività: fra lavori autonomi e dipendenti, oltre che nell'insieme pressoché infinito di collaborazioni, partite Iva e lavori occasionali, individuare la forma giusta di rapporto fra aziende e lavoratori può risultare davvero difficile, per cui si rende spesso necessario l'intervento di enti e istituzioni apposite. Ad esempio, pochi giorni fa si è registrato l'intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire una situazione specifica: mediante la risposta all'intervallo n. 414 dello scorso 25 settembre, infatti, le Entrate hanno evidenziato come i redditi percepiti dal lavoratore nella sua attività di medico sostituto di continuità assistenziale, con incarico a tempo indeterminato, provvisorio e di sostituzione, devono necessariamente essere assoggettati a tassazione come redditi da lavoro autonomo, così come indicato dal contenuto degli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Anche in precedenti circostanze, come ad esempio per mezzo dela Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, le Entrate avevano provveduto a sottolineare come, eccezion fatta per i casi in cui l'esercizio della professione medica venga effettuata all'interno di un rapporto di lavoro indipendente, tale attività rientra generalmente nella previsione normativa di cui al sopra menzionato Articolo 53 (comma 1) del TUIR.