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28/04/2020 - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IMMOBILI ADIACENTI: SERVE UNITÀ ABITATIVA UNICA
Nel nostro sistema normativo esistono strumenti pensati per provare a facilitare i contribuenti in relazione a determinate questioni economiche di grande importanza: tra queste soluzioni, i benefici di natura fiscale hanno un ruolo preponderante e un posto molto importante spetta senza dubbio alle agevolazioni “prima casa”. Innanzitutto ricordiamo che il concetto di “prima casa” si riferisce alla prima abitazione di proprietà che, in molti casi, coincide con l’abitazione principale, anche se va evidenziato come i due concetti non indichino la medesima cosa. E proprio in relazione al concetto di “prima casa” e delle agevolazioni connesse, è arrivato un chiarimento importante pochi giorni fa. Per mezzo della risposta n. 113 del 21 aprile 2020, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come le agevolazioni in questione sono sì riconosciute anche al cospetto dell’acquisto di un immobile adiacente rispetto alla “prima casa” di abitazione, ma che deve sussistere una condizione specifica affinché si possa usufruire di tale beneficio: l’acquirente deve impegnarsi a realizzare un’unità abitativa unica, provvedendo alla fusione della prima casa posseduta con la porzione immobiliare acquistata successivamente, con la fusione in questione che deve avvenire anche dal punto di vista catastale. Inoltre, vale sempre la regola secondo cui l’unità abitativa ottenuta dopo la fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ossia nelle categorie di lusso, e che sussistano comunque i requisiti di cui alla nota II-bis in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro.