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21/04/2020 - COOPERATIVE SOCIALI, SGRAVI PER ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Compito dello Stato, specialmente in quei Paesi che sono riconosciuti come riferimenti per il mondo occidentale, cioè basati su criteri di democrazia e modernità e che spesso si auto attribuiscono tale etichetta, è quello di saper adeguare la propria struttura economica, lavorativa e fiscale alla realtà sociale che lo contraddistingue. E in merito alle esigenze sociali più urgenti in un Paese come il nostro, un posto di rilievo spetta senza dubbio a un problema che continua purtroppo a essere di proporzioni drammaticamente importanti: si tratta della violenza sulle donne. A tal proposito arrivano finalmente, dopo un’attesa reputata dagli addetti ai lavori anche troppo lunga, le istruzioni relative alla fruizione dell’incentivo per le assunzioni da parte delle cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere (istituito dalla Legge n. 205/2017 e dal Decreto Ministero del Lavoro 11 maggio 2018). A fornire i chiarimenti necessari è l’INPS, attraverso la circolare n. 53 del 15 aprile 2020: in tal occasione viene altresì ricordato che il beneficio in questione è riconosciuto unicamente per quel che concerne le assunzioni a tempo indeterminato poste in essere nel corso del 2018. L’agevolazione che, ribadiamolo, spetta solo alle cooperative sociali, è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti, di spesa di un milione di euro; lo sgravio sarà riconosciuto dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.