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19/04/2016 - IMPOSTA DI BOLLO: ECCO DUE CASI DI ESENZIONE

L’Agenzia delle Entrate con due Risoluzioni del 18 aprile 2016, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo in relazione a due diverse fattispecie. Nello specifico, la Risoluzione 24/E ha stabilito che sono esenti dall’imposta di bollo (articolo 18, comma 1, del Dpr 115/2002) i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari in quanto funzionali al procedimento giurisdizionale. Mentre, con la Risoluzione 25/E, sono state valutate esenti dal bollo anche le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali (articolo 5, comma 4, della tabella annessa al Dpr 642/1972). Con questa Risoluzione, è stata affrontata la questione relativa al trattamento fiscale, sempre ai fini dell’imposta di bollo, delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a infrazioni stradali. In base al Dlgs 285/1992, il pagamento delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada può avvenire o presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se ’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall’organo al quale è effettuato (Dpr 495/1992). In deroga alla regola generale, sono esentati dall’imposta di bollo atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra-tributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra-tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione