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30/01/2020 - NIENTE IMPOSTE DIRETTE PER UNIVERSITÀ NON STATALI

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ossia la Legge di Bilancio 2020, evidenzia una questione molti importante legata al mondo degli atenei italiani. Secondo quanto disposto al comma n. 721 della suddetta legge, infatti, si ribadisce la non applicabilità delle imposte dirette all’attività di formazione universitaria per quel che concerne le università non statali che godono di riconoscimento legale, se non costituite sotto forma di società commerciali. Si è dunque provveduto a fornire un chiarimento interpretativo riguardo la disposizione di cui all’articolo 74 del Tuir: secondo tale riferimento normativo, infatti, come si evince dal comma 1, viene stabilito che gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. Al comma 2, inoltre, emerge altresì che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.