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03/12/2019 - CHIARIMENTI SULLA CESSAZIONE DI PARTITA IVA

L’apertura della partita Iva è sempre più la soluzione scelta da tanti professionisti per la propria attività: occorre dunque sempre informarsi al meglio su tutto ciò che occorre per fare le cose secondo quanto previsto dalle norme vigenti, così come è bene aver presente tutto ciò che serve per poter poi, in futuro, chiuderla nel rispetto delle regole. A chiarire il tutto arriva la consulenza giuridica n. 20/2019, con cui l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come sia necessario effettuare la fatturazione di tutte le prestazioni svolte e la dismissione dei beni strumentali. Solo dopo aver chiuso i conti sarà possibile chiudere la partita Iva: di conseguenza, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti. Nello specifico, le Entrate affermano che «La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, per esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata».