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02/12/2019 - ALIQUOTA PER IMMOBILI SFITTI, INTERVIENE LA CASSAZIONE

Non sempre risulta chiaro come inquadrare a livello fiscale determinate situazioni particolari e ciò comporta inevitabilmente la necessità di ricorrere presso le sedi opportune per dirimere dubbi e venire a conoscenza del modo in cui le leggi esistenti regolano tali casistiche. Una categoria particolare è quella rappresentata dagli immobili e dal loro utilizzo e proprio in merito a ciò, di recente, è arrivata una interessantissima ordinanza della Corte di Cassazione, per l’esattezza la 23052/2019, che si è resa necessaria per chiarire una vicenda concreta. Nello specifico, un contribuente aveva impugnato due accertamenti notificatigli dal Comune in relazione a un immobile al quale, per il 2007 e 2008, il comune aveva applicato la maggiorazione del 2 per mille sull'aliquota ordinaria del 7 per mille, trattandosi di immobile nel quale il contribuente non aveva più la residenza. Deduceva però il ricorrente di aver avuto la residenza nell'immobile sino al 20/3/2007, potendo lo stesso essere tassato con l'aliquota maggiorata solo dopo due anni dalla cessazione della residenza, e quindi, nella specie, solo dall'aprile 2009. La Ctp respingeva il ricorso con sentenza confermata anche in Ctr. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 2, comma 4, legge 431/98. Secondo la Corte il ricorso era fondato. Risulta quindi che, secondo la Cassazione, riguardo agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni e sempre che non siano utilizzati, da almeno due anni, dal proprietario come abitazione, in deroga al limite massimo di legge, si applica un'aliquota Ici maggiorata del 2 per mille.