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23/10/2019 - NESSUN VINCOLO PARTICOLARE NELL’ATTIVITÀÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

«L'ufficio determina il reddito di impresa sulla base di dati e notizie comunque raccolte o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili sono cosi gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica». Questo quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza n. 263609 datata 17 ottobre 2019: in sostanza, quindi, la Corte ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate in merito a una vicenda specifica, evidenziando come la medesima Agenzia può procedere mediante l’emissione di un accertamento induttivo nei confronti del contribuente che non rispetta le indicazioni relative all’aggiornamento della contabilità e alla presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva. Il Fisco, quindi, non ha vincoli particolari riguardo ai metodi di cui può servirsi per portare a compimento il proprio dovere di accertare il rispetto delle leggi vigenti, ovviamente nel rispetto delle stesse.