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11/10/2019 - ADOZIONI E DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE: INTERVENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nei giorni scorsi è arrivato un importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito a un tema particolarmente delicato e al suo inquadramento anche a livello fiscale, ossia le adozioni con la relativa deducibilità delle spese affrontate. La prima cosa evidenziata dalle Entrate attraverso la risoluzione n. 85/E datata 9 ottobre 2019 è il fatto che la deduzione delle spese in questione è possibile per le verifiche post adottive solamente se è presente un accordo col Paese d’origine del minore al centro dell’adozione. In genere, le spese affrontate dai genitori adottivi relative agli incontri post adottivi, per la verifica del corretto inserimento del minore straniero nel nuovo contesto familiare e sociale, non sono deducibili. Tuttavia, nella procedura di adozione internazionale, alcuni Paesi di origine richiedono, in applicazione di accordi bilaterali, l'elaborazione di relazioni periodiche anche dopo l'acquisizione dello status di genitore: in presenza di tali casi le spese diventano deducibili, in conseguenza del fatto che le verifiche «post adottive» rappresentano adempimenti strettamente correlati alla procedura di adozione internazionale, per cui le spese sono ammesse alla deduzione al pari di ogni altra spesa documentata tesa alla medesima finalità. In definitiva, quindi, secondo le Entrate «Solo qualora sulla base dell'accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione, le spese relative alle predette verifiche, in quanto adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di adozione, sono deducibili ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir».