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09/10/2019 - RICEVUTA FISCALE NECESSARIA PER IL BIKE SHARING

Mediante la risposta a interpello n. 369 dello scorso 8 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti per risolvere un possibile equivoco legato a una particolare serie di servizi e al corrispettivo metodo di inquadramento a livello fiscale. In particolare, ci si riferisce al noleggio di biciclette: a tal proposito, le Entrate evidenziano come tale servizio, anche nel caso in cui venisse gestito in forma automatizzata per mezzo di un’applicazione per tablet e smartphone, non è da considerarsi come un servizio di natura elettronica, per cui è soggetto anch’esso al rilascio della dovuta certificazione fiscale fino al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale chiarimento va ovviamente esteso ad ogni tipo di prestazione materiale resa attraverso un supporto di tecnologia informatica. L’agenzia fa notare che il servizio di bike sharing non può essere riconducibile alle prestazioni rese con mezzi elettronici, elencate nella direttiva Iva e nel regolamento di applicazione n. 282/2011, le quali, se rese a privati consumatori, sono escluse dall'obbligo di certificazione fiscale, ma costituisce una locazione a titolo oneroso di cosa mobile, cui si aggiungono gli ulteriori servizi in modo da costituire un servizio complesso. Di conseguenza, il fornitore di tale servizio ha l'obbligo della certificazione fiscale mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale fino all'entrata in vigore, nel 2020, dell'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 del dlgs n. 127/2015.