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01/10/2019 - DEDUCIBILI LE SPESE LEGALI SOLO A PRESTAZIONE CONCLUSA

“In materia di prestazioni professionali vige la regola della post numerazione, secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta, regola mitigata da un duplice ordine di diritti del professionista: quello all'anticipo delle spese occorrenti all'esecuzione dell'opera e quello all'acconto, da determinarsi secondo gli usi sul compenso da percepire una volta portato a termine l'incarico”: questo quanto emerge dalla sentenza n. 24003 del 26 settembre 2019 con cui la Corte di Cassazione si è espressa accogliendo un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. Nel risolvere una particolare vicenda, quindi, i giudici hanno chiarito come le spese che un determinato contribuente sostiene ai fini dell’assistenza legale sono deducibili solamente a conclusione della prestazione fornita dal professionista, mentre risulta essere del tutto irrilevante il criterio relativo all’anno di competenza in cui viene svolta tale attività. Quindi, per completare il pensiero, “La prestazione difensiva ha così carattere unitario e ciò importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado”.