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25/09/2019 - IVA AL 22% PER LA SCUOLA GUIDA, MA SENZA RETROATTIVITÀ

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la sentenza della Corte di Giustizia UE che ha condannato l’Italia ad applicare l’Iva del 22% ai corsi per la patente: questo in conseguenza del fatto che la risoluzione 79/E del 2 settembre 2019 recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 14 marzo scorso (causa C-449/2017), rivedendo e superando le precedenti risoluzioni 83/E/1998 e 134/E/2005. La nuova norma però portava con sé un dubbio interpretativo che pare essere stato chiarito definitivamente dalla politica nostrana: Iva al 22% confermata per le scuole guida ma con con valenza per il futuro e con decorrenza dal 2020. In altri termini, viene negata la retroattività del recupero dell’imposta rispetto a quanto deciso per l’appunto dalla Corte di giustizia UE. Ad oggi l’attività in questione era considerata priva di Iva, in regime di esenzione; ma l’input giunto da Bruxelles cambia le carte in tavola anche se, come detto, si eviterà di chiedere ai clienti degli ultimi cinque anni di versare l’Iva, ossia un’imposta che al tempo non era dovuta. Adesso dunque i attende il primo provvedimento utile in tal senso: nel caso in cui si ricorresse a un decreto legge potrebbe valere l’ipotesi di individuare come decorrenza il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; qualora invece la norma venisse inserita in Legge di Bilancio, la decorrenza sarebbe con tutta probabilità il 1° gennaio 2020.