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17/09/2019 - SCONTO IN FATTURA AL POSTO DELL’ECOBONUS: OK MODALITÀ DIVERSE DAL BONIFICO PARLANTE

Le agevolazioni fiscali rappresentano da sempre strumenti di primissimo piano a disposizione dei contribuenti, cittadini o aziende, in merito a determinati argomenti specifici. Tra quelli di cui si parla più spesso ultimamente troviamo di sicuro il cosiddetto ecobonus: a tal proposito, le ditte e le società possono chiedere, in luogo di ecobonus o sismabonus, lo sconto in fattura al fornitore e in tali circostanze è bene sapere che possono provvedere al pagamento della spesa relativa anche utilizzando strumenti e modalità diverse rispetto al bonifico parlante. A fare chiarezza sull’argomento è un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, esattamente quello con prot. 660057/2019 datato 31 luglio 2019 e recante le modalità attuative in merito alla disposizione contenuta nell’articolo 10 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019. il provvedimento delle Entrate sopra citato fa capire come, al cospetto di richiesta dello sconto, il soggetto che ha esercitato l'opzione, analogamente a quanto avviene in caso di detrazioni spettanti per gli interventi di cui trattasi, deve eseguire il pagamento con bonifico c.d. «parlante». Ad ogni modo, dando un’occhiata alla guida ministeriale all’ecobonus si nota come 'obbligo del bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito (infatti, a tal fine il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo).