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03/09/2019 - AGEVOLAZIONI PER I PENSIONATI CHE RIENTRANO DALL’ESTERO: ALCUNI CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 353 pubblicato il 29 agosto 2019, fornisce chiarimenti in merito all'agevolazione fiscale per i pensionati residenti all'estero che rientrano in Italia e si stabiliscono in un piccolo Comune del Meridione. Si tratta della cosiddetta flat tax al 7%, introdotta dall' articolo 1, comma 273, della legge 145/2018. Con l'interpello in esame, viene data risposta ad da un cittadino italiano titolare di pensione INPS, residente in Portogallo che chiedeva se, rientrando in italia dopo 5 anni avrebbe potuto fruire di questo regime di vantaggio. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è negativa in quanto la norma prevede che "le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la residenza in un comune con non più di 20mila abitanti in una regione del Sud Italia, beneficino per 10 anni di un'imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all'estero." Inoltre, la residenza deve essere in uno Stato con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L'Agenzia delle Entrate esclude che il pensionato possa accedere a questo regime di vantaggio in quanto risulta titolare di una Pensione INPS quindi erogata da un ente italiano e non estero. L'agevolazione è rivolta quindi principalmente a pensionati stranieri o a italiani che abbiano maturato una pensione all'estero, che possano vantare inoltre un periodo di residenza di almeno 5 anni fuori dall'Italia.