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06/08/2019 - DETRAZIONE IVA, OCCHIO ALLA PARTITA INSERITA IN FATTURA

Nel corpus normativo italiano esistono alcune soluzioni vantaggiose per i contribuenti a livello fiscale, come ad esempio la possibilità di usufruire di detrazioni relativamente a determinati atti di compravendita: ma come per qualsiasi altro argomento riconducibile alle leggi in vigore, bisogna sempre fare molta attenzione a tutti gli aspetti propri di una norma. In molti casi è l’intervento degli addetti ai lavori a chiarire alcune situazioni di non facile lettura: è il caso ad esempio di una recente interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Mediante la risoluzione n. 78 datata 1 agosto 2019, le Entrate provvedono infatti a fare luce su un aspetto particolare riguardo alla possibilità di detrarre l’Iva: l’Imposta sul valore aggiunto è indetraibile qualora la fattura del fornitore riporti la partita Iva del partecipante anziché quella del gruppo. Per poter esercitare il diritto alla detrazione il gruppo dovrà necessariamente regolarizzare il documento, in linea con quanto disposto all’articolo 6, comma 8, lettera b del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. L'Agenzia rileva che l'articolo 3, comma 2, del dm 6 aprile 2018 prevede che, ai fini della fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo Iva, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. La corretta indicazione della partita Iva del cessionario o committente è uno dei requisiti richiesti dall'articolo 21, comma 2, lettera f) del dpr 633/72 per la regolarità della fattura. Di conseguenza, qualora il Gruppo riceva una fattura con errata indicazione della partita Iva, sebbene si tratti della partita Iva di uno dei soggetti che vi hanno aderito, «ai fini della sua registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva relativa, deve necessariamente attivarsi per la sua regolarizzazione».