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04/07/2016 - SPESE SOSTENUTE ALL’ESTERO: REGOLE PER LA TRADUZIONE E CONSERVAZIONE

Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Se sono redatte nella lingua originale, devono essere tradotte nei seguenti modi: se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. Per i contribuenti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata. Mentre, se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Inoltre, le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. Ai fini delle detraibilità deve essere conservata la seguente documentazione: per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali; per le protesi, che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi; per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.