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04/07/2019 - DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI, TORNA L’OBBLIGO

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, detta “Legge sulla Concorrenza”, aveva abolito l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini. Nei giorni scorsi, però, tale obbligo è stato reintrodotto, mediante la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, che provvede a convertire il Decreto Legge n. 34 dello scorso 30 aprile e che reca “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Per i soggetti sopra menzionati la già citata Legge sulla Concorrenza aveva stabilito che la comunicazione in esame fosse sostituita dalla denuncia preventiva comunicata al Suap (Sportello unico autorità produttive), avente uguale valore; gli esercenti di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche erano invece assoggettati ad accisa all'obbligo di denuncia al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Adesso invece lo scenario cambia di nuovo proprio in conseguenza della sopra menzionata Legge n. 58 del 28 giugno 2019: la reintroduzione dell’obbligo di comunicazione per i soggetti precedentemente esentati dall’obbligo medesimo dovrà essere seguita da un documento di prassi creato ad hoc che avrà il compito di ridefinire il quadro di riferimento. Ovviamente, anche per gli esercenti di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito permane l’obbligo in questione.