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02/07/2019 - BONUS RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

La ristrutturazione edilizia rappresenta uno dei temi di maggior rilevanza per quel che concerne il diritto ai benefici fiscali previsti nel nostro ordinamento; e proprio all’argomento dell’applicabilità delle detrazioni fiscali si riferiscono due risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, le numero 210 e 213, con particolare riferimento al risparmio energetico legato alla ristrutturazione di un edificio. Qualora permanga il rispetto dei limiti di efficienza e trasmittanza energetica previsti dalle norme in vigore, sarà possibile per il contribuente usufruire della detrazione per le spese sostenute per la riqualificazione energetica anche se, a seguito di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione sia derivato un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all'immobile preesistente. Il bonus per la riqualificazione energetica, infatti, comprende pure l’immobile ricostruito, compresi quei casi in cui l’immobile medesimo risulti più piccolo del precedente. Un’eccezione a quanto chiarito dalle Entrate si ha tuttavia se l’intervento di ristrutturazione riguarda un immobile non sottoposto ai vincoli indicati dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137": per potersi definire ristrutturazione edilizia e poter aver accesso all’agevolazione fiscale, relativamente a questa particolare fattispecie, occorre che l’intervento rispetti il requisito della medesima sagoma dell’edificio preesistente.