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13/05/2019 - REGIME FORFETARIO E CAUSE OSTATIVE: CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto numerose novità normative in diversi ambiti e, tra queste, ce ne sono alcune che riguardano la cause ostative al regime forfettario: a tal proposito, per fare luce sul tema, si susseguono le richieste di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate. Mediante la risposta all’interpello del 6 maggio 2019, n. 134, ad esempio, un istante che ha dato vita a un’attività lavorativa autonoma attraverso l’adesione al regime forfettario chiede se ci siano o meno cause ostative all’accesso a tale regime. I dubbi riguardano il fatto che la contribuente in questione ha maturato, nel corso del 2018, provvigioni prevalentemente verso il proprio ex datore di lavoro: relativamente al 2019, sulla scorta delle stime effettuate, i ricavi riguardo il medesimo soggetto avranno invece un’incidenza minore alla soglia del 50% del totale di quanto fatturato. Il chiarimento delle Entrate è arrivato puntuale: innanzitutto viene evidenziato come “la lettera d-bis) del comma 57 della Legge di bilancio 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni”. Relativamente al caso di specie, viene infine affermato che la contribuente ha diritto ad aderire al regime forfetario per il 2019: la causa ostativa, infatti, deve essere valutata esclusivamente per l’anno in questione.