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24/04/2019 - CASSAZIONE: IN CASO DI VIOLAZIONI DI UNA ONLUS, SI INTERVIENE PRIMA SUL PATRIMONIO DELL’ENTE

Una vicenda accaduta di recente e i suoi sviluppi forniscono un’interessantissima occasione di chiarimento in merito a un argomento importante, ossia le conseguenze previste dalla legge nel caso in cui si dovessero verificare violazioni fiscali messe in atto da una organizzazione non lucrativa di utilità sociale. La terza sezione penale della Cassazione ha infatti annullato, attraverso la sentenza n 16523 del 16 aprile 2019, l’ordinanza mediante cui il Tribunale di Grosseto aveva respinto una richiesta di riesame di tre soggetti: i protagonisti della vicenda sono amministratori di una onlus attiva nel campo della ricerca sanitaria, indagati per i reati di omessa dichiarazione (art. 5 del dlgs. 74/2000) e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. A seguito delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria aveva decretato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di somme di denaro nella disponibilità dei tre amministratori menzionati: da qui il ricorso, con la richiesta di intervenire innanzitutto sul patrimonio dell’ente e non su quello personale dei soggetti in questione. I giudici di legittimità hanno dunque sposato la richiesta degli amministratori della Onlus, affermando che «Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti dello stesso solo quando, all'esito di una valutazione sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito».