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16/04/2019 - CESSIONE DI BENI INTRACOMUNITARIA, CHIARIMENTI PER FATTURA NON IMPONIBILE IVA

Non sempre la questione dell'imponibilità o meno di di determinate categorie di beni o di operazioni di compravendita è immediatamente chiara ai diretti interessati: in molti casi, al cospetto di dubbi interpretativi (a dire il vero anche abbastanza frequenti) si rende necessario il ricorso a chiarimenti ufficiali forniti dagli enti preposti. Per quel che riguarda la realizzazione di una cessione intracomunitaria che generi una fattura non imponibile IVA occorre la presenza congiunta di alcuni requisiti, ossia: onerosità dell'operazione; status di operatore economico del cedente nazionale e di quello comunitario; acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sui beni; effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. Riguardo al fatto di provare il rispetto dei requisiti richiesti, spetta agli Stati membri determinare le condizioni necessarie a tale scopo: la legge italiana però non è dotata di una previsione specifica relativa ai documenti che il cedente deve conservare ed esibire in caso di controlli. L'Agenzia delle Entrate ha provato a fornire chiarimenti in merito mediante la risposta all'interpello 100/2019, affermando che è indispensabile come dai documenti sia possibile individuare cedente, cessionari, vettore e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui fanno riferimento; inoltre, serve occorre conservare le fatture di vendita relative, la documentazione bancaria che attesta le somme riscosse, la documentazione relativa agli impegni di natura contrattuale assunti e gli elenchi Intrastat.