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11/04/2019 - AUTORICICLAGGIO “POSSIBILE” ANCHE COL RISPARMIO

Comunemente si pensa, o almeno sono in molti a pensarlo, che il reato di autoriciclaggio non può che configurarsi con un’azione di incremento patrimoniale; tale conclusione non è pero esatta, risultando anzi incompleta per un aspetto fondamentale che è stato recentemente chiarito. Con la sentenza n. 14101 depositata in data 1 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che che il provento del reato di autoriciclaggio può essere legato anche a un risparmio di imposte dovute: pure in tal caso, infatti, il contribuente riceve un apprezzabile vantaggio economico del proprio patrimonio. Per quanto riguarda la fattispecie che ha generato la sentenza in questione, i giudici della Suprema Corte sottolineano il fatto che per la configurabilità del reato di autoriciclaggio è necessario che dal reato di cui si parla derivi «a cascata», come effetto diretto della condotta criminosa, un vantaggio patrimoniale, economicamente apprezzabile ed idoneo, quindi, a essere «riciclato» per evitare che sia riconducibile al reato presupposto. I reati di falso, infatti, possono essere considerati reati presupposti qualora dal falso medesimo derivi un provento patrimoniale per il contribuente come effetto immediato, provento idoneo per l’appunto ad essere riciclato.