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08/04/2019 - UN EVASORE PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SPECIALE

Una persona indiziata in quanto presunto evasore non è di per sé, solo per questa motivazione, da considerare come socialmente pericolosa: ciononostante, la seconda sezione penale della Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla procura generale di Torino, ha dato l'assenso alla richiesta di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico di un soggetto su cui grava il sospetto che viva in maniera abituale con il denaro proveniente da evasione fiscale: la misura preventiva trova giustificazione in quelle che vengono definite “sistematiche attività delittuose”. Ribaltando quanto sostenuto dal tribunale e dalla Corte di appello torinese, quindi, mediante la sentenza n. 13566 del 28 marzo 2019, la Cassazione ha fornito un giudizio per certi versi inaspettato, tenendo conto anche del fatto che si faceva riferimento ad attività delittuose e sistematiche. Secondo i giudici della Cassazione occorreva accordare la sorveglianza speciale nel caso di specie, in conseguenza di elementi rilevanti «Al fine del vaglio in ordine all'inquadramento del soggetto nella categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del dlgs n. 159/2011», vale a dire tra i soggetti che «per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».