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24/08/2016 - BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE: DETRAZIONE ANCHE PER LE UNIONI CIVILI

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Il bonus mobili per le giovani coppie spetta anche alle unioni civili. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 76/2016, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le norme contenenti le parole «coniuge, coniugi o termini equivalenti» si applicano pure a ognuna delle parti dell'unione tra persone dello stesso sesso. Questa la risposta fornita dal viceministro dell'economia Enrico Zanetti a un'interrogazione proposta in commissione finanze alla camera. Il quesito era volto a conoscere l'applicabilità dell'agevolazione introdotta dal comma 75 della legge n. 208/2015 alle unioni civili. Pur essendo un istituto analogo al bonus mobili ordinario, il beneficio costituisce un istituto a sé ed è riservato alle coppie composte da «coniugi o conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni». Il bonus è riconosciuto a chi acquista l'abitazione principale ed è rappresentato da una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e arredi, con un tetto di spesa di 16 mila euro. In tale contesto, «non sussiste alcuna preclusione dal punto di vista della normativa fiscale a estendere il bonus ai componenti dell'unione civile stante l'equiparazione del vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello del matrimonio». Naturalmente, per avere diritto all'incentivo, devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni di legge, illustrate dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 2016, in particolare il fatto che l'unione civile sia validamente costituita nel corrente anno.