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29/07/2016 - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA DETRAZIONE SPETTA ANCHE AL CONVIVENTE DI FATTO

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, chiarisce che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, ma non è proprietario dell’immobile può comunque usufruire della detrazione Irpef. La Risoluzione tiene conto delle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (legge 76/2016). Infatti, la disponibilità dell’immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, in merito alla disciplina sulla detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, ricorda che il beneficio spetta al proprietario o al nudo proprietario dell’immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso, oltre all’inquilino e al comodatario in quanto detentori dell’immobile (articolo 16-bis del Tuir e circolare 57/1998). Con la Circolare n. 121/1997, viene chiarito che la detrazione compete anche al familiare convivente, mentre, il convivente che non è un familiare del titolare dell’immobile, può fruire del beneficio solo sulla base di un contratto di comodato. In conclusione, se il convivente non è un familiare del titolare dell’immobile (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) può accedere all’agevolazione fiscale solo in presenza di un comodato d’uso. Tale prassi tuttavia, alla luce della nuova normativa sulle unioni civili e come chiarito nella Risoluzione, deve essere riconsiderata tenendo conto del pari valore del vincolo giuridico derivante dal matrimonio e da quello prodotto dalle unioni civili. L’Agenzia conclude che il convivente more uxorio che sostiene le spese di ristrutturazione edilizia può usufruire della detrazione Irpef, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.