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22/02/2017 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA: CHIARIMENTI SULLA NOTIFICA DELLA CARTELLA

Quando i coniugi presentano la dichiarazione dei redditi congiunta, la tempestiva notifica di una cartella di pagamento nei confronti del “coniuge dichiarante” comporta la validità dell’atto notificato al “coniuge co-dichiarante”, anche se quest’ultima notifica è avvenuta oltre i termini prescrizionali previsti dalla legge. Inoltre, la responsabilità solidale sancita dal legislatore implica la legittimità della pretesa erariale anche nel caso in cui il “coniuge co-dichiarante” sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del “coniuge dichiarante”. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2071 del 27 gennaio 2017. Pertanto, con la dichiarazione unica, ciascun coniuge accetta i rischi inerenti la possibilità di recapito degli atti solo all’altro e le conseguenze proprie delle obbligazioni solidali. Nello specifico, un contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, in relazione ad acconti e saldo per Irpef non versata. L’impugnazione era stata rigettata sia dal giudice. La Commissione Tributaria Regionale, pur dando atto che la notifica della cartella fosse avvenuta oltre i termini prescrizionali, ha ritenuto che, trattandosi di dichiarazione congiunta ed essendo già stata notificata al marito la cartella di pagamento, bene ha operato l’Agenzia delle Entrate quando si è rivolta alla moglie per la riscossione del quantum dovuto.
Si ricorda, in merito, che con la legge 114/1977, il legislatore ha previsto la possibilità per i coniugi di presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, dove al quinto comma dell’articolo 17 della stessa legge, inoltre, “i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”. Nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria aveva proceduto al controllo formale della dichiarazione congiunta e, per l’effetto, aveva prima tempestivamente notificato la cartella di pagamento nei confronti del coniuge dichiarante e poi, oltre i termini prescrizionali, aveva notificato la medesima al coniuge co-dichiarante.