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06/02/2017 - ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI: IL TELEFISCO FORNISCE CHIARIMENTI

Il Telefisco ha fornito chiarimenti sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. Di fatto, la rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale 193/2016 ha lasciato molti dubbi tra gli operatori. Sono state ad esempio fornite risposte su quando si considera perfezionato l’accesso alla definizione agevolata se alla data di presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata. Ebbene, ne’ la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. Infatti, il comma 1 dell’articolo 6 del Dl n. 193/2016 prevede che l’abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora sia condizionato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Inoltre, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata è inefficace ed Equitalia prosegue l’attività di recupero dell’intero importo dovuto dal debitore a seguito dell’affidamento del carico, al netto dei versamenti effettuati, che sono acquisiti a titolo di acconto. La definizione agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute, e non soltanto quelle comprese nell’eventuale prima rata, sono tempestivamente versate. Poi è stato chiarito come si calcola l’importo già versato a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione. L’articolo 6, comma 8, lettera a), del Dl n. 193/2016 dispone espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si tiene conto unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell’obbligazione affidata in carico a Equitalia che abbiano tale natura. Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell’articolo 6, resta definitivamente acquisito. Tale principio vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto. L’articolo 6, comma 8, del Dl n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati.