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05/12/2016 - COMPENSI PERCEPITI DAI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

I compensi percepiti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori degli uffici elettorali di sezione “seggi” per le consultazioni politiche, amministrative, europee e per i referendum non sono soggetti a ritenuta d’imposta e non concorrono alla formazione del reddito del percettore. Diversamente, i compensi corrisposti ai componenti l’ufficio elettorale centrale sono assoggettati alle ritenute di legge così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 150/E dell’11 aprile 2008. Pertanto, la non applicabilità delle ritenute e la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile sancite dalla legge 53/1990 riguardano esclusivamente gli onorari di presidente, scrutatori e segretario degli uffici elettorali di sezione. La Risoluzione giunge a tale conclusione ripercorrendo la storia normativa della questione, a partire dalla legge 70/1980 che, per i componenti degli uffici elettorali di sezione (i seggi dove si svolgono le operazioni di voto e di scrutinio), stabilì un onorario fisso forfetario, variabile a seconda del tipo di consultazione e della carica rivestita. Per i componenti degli uffici elettorali centrali (un giudice e cittadini iscritti in appositi albi), che hanno il compito di riassumere ed eventualmente correggere i voti scrutinati nei seggi (lavoro che può protrarsi anche per più di un mese), fu invece previsto un onorario giornaliero al lordo delle ritenute di legge. Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi interventi del legislatore per adeguare economicamente i compensi erogati. In particolare, la legge 62/2002, "modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale", ha modificato l'articolo 1 della legge 70/1980, quello relativo agli onorari dei componenti degli uffici di sezione, eliminando espressamente qualsiasi riferimento alle ritenute di legge. Diversamente, per gli onorari dei "centrali", la legge 120/1999, sostituendo gli articoli 2 e 3 della vecchia legge 70/1980, ne ha espressamente confermato la corresponsione al lordo delle ritenute di legge.
Pertanto, conclude la risoluzione, gli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali devono essere assoggettati alle ritenute di legge.