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25/10/2016 - ENTRO IL 31 OTTOBRE OCCORRE VERSARE IL CANONE TV CON MODELLO F24

Il canone tv non presente in bolletta deve essere versato entro il 31 ottobre con modello F24. Pertanto,  gli obbligati al pagamento dell’abbonamento 2016 per uso privato, per i quali non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono provvedere autonomamente. Senza utenza elettrica intestata, niente addebito del canone nella bolletta della luce. In questi casi, occorre versare l’importo dovuto entro il 31 ottobre, tramite F24. Oltre che con le modalità telematiche (servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali Fisconline o Entratel o servizi di internet banking o remote banking), i non titolari di partita Iva possono pagare anche presentando il modello cartaceo presso banche, Poste italiane o agenti della riscossione; tale opportunità è ancora consentita quando le somme da versare non superano i mille euro e non vengono utilizzati crediti in compensazione. Solo per quest’anno, il pagamento è consentito tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2016. Sulla delega di pagamento, va indicato, a seconda della causale di versamento, uno dei due codici tributo istituiti con la Risoluzione 53/2016: TVRI (rinnovo abbonamento); TVNA (nuovo abbonamento). A titolo esemplificativo, le ulteriori situazioni in cui l’adempimento va eseguito, utilizzando l’F24, entro il 31 ottobre sono: case multifamiliari, dove c’è un solo contatore e dove abitano più famiglie, ad esempio genitori e figli sposati oppure fratelli vari (la famiglia di cui un componente è titolare del contratto elettrico paga il canone in bolletta; inquilino che risiede in una casa in affitto senza avere la bolletta elettrica, ancora intestata al proprietario (ricordiamo che l’inquilino deve pagare il canone anche se la televisione è del locatore, perché conta la detenzione dell’apparecchio e non la proprietà); bidelli che vivono nelle scuole e custodi in generale (ad esempio, nei cantieri edili); portieri che risiedono nella casa messa a disposizione dal condominio titolare dell’utenza elettrica; figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza (con bolletta della luce intestata ai genitori), costituendo un’autonoma famiglia anagrafica; chi ha volturato l’utenza elettrica a un terzo e non ne attiva una nuova entro la fine dell’anno (deve pagare le rate mancanti); chi ha attivato una nuova utenza in corso d’anno, ricevendo nella prima fattura utile l’addebito delle rate scadute a partire dal mese di attivazione della fornitura, ma già possedeva da prima il televisore (deve versare l’eventuale importo non addebitato); in linea generale, tutti i casi in cui l’importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto (occorre versare la differenza). L’importo del canone per l’intero anno 2016 è pari a 100 euro. Nel caso particolare in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre dell’anno 2016, l’importo è di 51,03 euro, come indicato nella tabella 1 della Circolare 29/2016. Se si tratta di rinnovo dell’abbonamento, nell’F24, come già detto, va indicato il codice tributo TVRI.  Coloro che invece hanno acquistato un televisore o, comunque, ne sono entrati in possesso nel corso del 2016, devono versare l’importo che risulta dalla tabella 2 della stessa Circolare 29/2016. In questo caso, deve essere utilizzato il codice tributo TVNA.