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24/10/2016 - BENEFICI “PRIMA CASA”: L’ABITABILITA’ ALLUNGA I TERMINI

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Il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa solo se vi trasferisce la residenza nel termine di 18 mesi dall'acquisto; tuttavia la mancanza di abitabilità, ad esempio il ritardo nell'esecuzione di fognature, costituisce motivo di forza maggiore che consente un maggior periodo per il trasferimento della residenza. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano nella sentenza n. 4961/16. Nello specifico, il contribuente aveva acquistato un immobile in corso di costruzione richiedendo l'agevolazione prima casa, e impegnandosi a trasferire la propria residenza entro i diciotto mesi successivi. Poiché il trasferimento della residenza avveniva oltre il termine consentito dei diciotto mesi, l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 notificava un avviso di liquidazione con cui richiedeva le maggiori imposte. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso presentato dal contribuente avverso la liquidazione. La decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale di Milano. «Il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento». I giudici regionali hanno accertato che, nel caso specifico, i ritardi nell'esecuzione dei lavori nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (fognature) hanno determinato il mancato rilascio di abitabilità da parte del comune. Non appena completate le opere e rilasciato il certificato di abitabilità il contribuente ha trasferito subito la residenza nell'appartamento acquistato. Il mancato collegamento fognario ha impedito, di fatto, l'utilizzo dell'immobile quale «abitazione» con la conseguenza che deve essere riconosciuta la causa di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza nei termini dovuti. La Cassazione (sent. n. 14399/2013) affrontando un caso analogo a quello trattato, ha stabilito che quando la causa di inadempimento del trasferimento della residenza sia dovuto a un fatto non imputabile al contribuente, e alla imprevedibilità dell'evento (sopraggiunto in un momento successivo all'acquisto) deve essere riconosciuto un maggior tempo; avendo cura, tuttavia, di inoltrare richiesta di trasferimento al comune dove è ubicato l'immobile.