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10/08/2016 - CANONE RAI: CHIARIMENTI SUI RIMBORSI

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Per dirimere i quesiti sui rimborsi del canone RAI il sito dell’Agenzia delle Entrate, nello spazio dedicato ai chiarimenti, si arricchisce di ulteriori informazioni e soluzioni. Nello specifico, i chiarimenti riguardano le motivazioni, le modalità e la tempistica dei rimborsi. Viene innanzitutto chiarito che la richiesta di rimborso del canone Tv addebitato in bolletta deve essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi, anche tramite intermediari abilitati. In alternativa, l’istanza, accompagnata dalla copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviata tramite raccomandata a: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. I motivi per i quali è possibile richiedere il rimborso sono: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha presentato la dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini con almeno 75 anni e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro (codice 1); il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha presentato la dichiarazione sostitutiva di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (codice 2); il richiedente ha pagato tramite addebito in bolletta e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con altre modalità, ad esempio sulla pensione (codice 3); nell’ambito della stessa famiglia anagrafica il canone risulta pagato due volte con addebito per due diverse utenze elettriche (codice 4); è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi (codice 5). È anche possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti (codice 6), riassumendola sinteticamente nell’apposito spazio. Il modello predisposto per l’istanza di rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica va adoperato solo in tale eventualità, quindi per il canone pagato a partire dal 2016; non è utilizzabile per chiedere rimborsi di somme pagate per anni precedenti.