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03/08/2016 - L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) VALE 10 ANNI

L'attestato di prestazione energetica, ovvero l’APE, vale massimo dieci anni a partire dal suo rilascio. Se però avvengono significativi interventi di riqualificazione energetica che modificano la classe energetica dell'edifico o dell'unità immobiliare, allora l'APE deve essere aggiornato, questo si rende necessario qualora si presenta la necessità di utilizzarlo in un contratto di compravendita, nella stipula di nuovi contratti di locazione e nell'esposizione dell'APE negli edifici pubblici. Queste le nuove risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, contenute in 70 faq aggiornate al 1° agosto 2016, in materia di redazione dell'attestato di prestazione energetica. I tecnici del Mise forniscono chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. All'atto dell'emissione dell'APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l'impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato, al catasto degli impianti termici se operante, può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità. Nell'APE, inoltre, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell'impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.