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20/06/2016 - SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA: SPETTA IL “BONUS MOBILI”

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L'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 3/E del 2016 ha chiarito che il “bonus mobili” è utilizzabile anche se si sostituisce la caldaia. Si ricorda che il "bonus mobili" spetta solo in presenza di lavori di ristrutturazione edilizia per le quali si opti per la detrazione del 50% così come previsto all'art. 16-bis TUIR (DPR 917/86). La Circolare ha chiarito che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al cd. "bonus arredi" se si è in presenza di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente. L'Agenzia è stata più volte interpellata sull'argomento: prima con la circolare n. 29/E del 2013 dove aveva già precisato che presupposto per l'accesso al c.d.“bonus mobili” era l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR; e poi con la Circolare 11/E del 2014, dove aveva affermato che: gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa; negli altri casi, è necessario valutare la riconducibilità alla “manutenzione straordinaria” tendendo conto degli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.